Giurisprudenza e Prassi

RINVIO PREGIUDIZIALE CGUE SU REGOLAMENTO SAFE E AVVALIMENTO NELLA DIFESA (104)

TAR LAZIO RM ORDINANZA 2026

In considerazione di quanto sopra esposto, stante la rilevanza nel giudizio pendente dinnanzi a questo Giudice nazionale della duplice questione narrata nei precedenti paragrafi 4 e 5, afferente alla corretta interpretazione delle disposizioni euro-unitarie, contenute nell’art. 16 del Regolamento europeo del 27 maggio 2025 n. 2025/1106/UE, che istituisce “lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa”, il Collegio ha la necessità di formulare i quesiti pregiudiziali di seguito indicati e di chiedere alla Corte di giustizia UE, ai sensi all’art. 267 TFUE, di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

a) Se l’art. 16, paragrafo 3 del Regolamento europeo del 27 maggio 2025 n. 2025/1106/UE (Regolamento SAFE) vada inteso nel senso che la norma - nella parte in cui prescrive che non possono partecipare operatori soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina - debba essere riferita e applicata anche agli operatori economici che, benché non assumano la qualifica di “contraenti” né quella di “subappaltatori”, siano stati chiamati dal concorrente, privo di un determinato requisito tecnico richiesto dalla disciplina di gara, a prestare la propria capacità tecnica e le proprie risorse personali e/o strumentali ai sensi dell’art. 63 della Direttiva n. 2014/24/UE e dell’art. 104 d.lgs. n. 36 del 2023;

- nel caso di risposta affermativa al suddetto quesito, si sottopone alla Corte di Giustizia UE la seguente ulteriore questione:

b) “Se l’art. 16, paragrafo 5 del Regolamento SAFE vada inteso nel senso che la norma - nella parte in cui prevede una deroga alla regola escludente di cui al precedente paragrafo 3 dello stesso articolo 16 in favore dell’operatore economico che sia stato sottoposto a controllo (“screening”) ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 ottenendo l’autorizzazione all’investimento da parte del Governo di altro Stato Membro - sia tale da imporsi in termini vincolanti e indiscutibili anche all’Amministrazione, che abbia indetto e gestisca una procedura di aggiudicazione SAFE, la quale, perciò, si dovrebbe limitare a prendere atto dell’autorizzazione di altro Stato Membro nella decisione sull’ammissione dell’operatore interessato alla procedura;

- ovvero se, al contrario:

tale Amministrazione aggiudicatrice conservi comunque il potere di opporsi motivatamente alla ammissione dell’impresa, interessata dalla deroga in questione, alla procedura di aggiudicazione, opponendo ragioni legate alla tutela dei propri primari interessi di difesa e sicurezza nazionale, alla luce dei principi scaturenti dagli artt. 346 TFUE (lett. b), 42 TUE, 4, paragrafo 2, TUE, 1, commi 2 e 3 Regolamento europeo 19 marzo 2019, n. 2019/452/UE oltre che alla luce del Considerando 17 del Regolamento SAFE e della seconda parte del comma 5 dell’art. 16 del Reg. SAFE”.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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