Giurisprudenza e Prassi

OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI – SI APPLICA SOLO AI SETTORI SPECIALI (170)

ANAC PARERE 2024

Oggetto

Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi - art. 170 del d.lgs. 36/2023 - appalti nei settori ordinari – applicabilità - richiesta di parere. UPREC-CONS-0080-2024-FC FUNZ CONS 38/2024

La ratio della disposizione in esame (ART. 170 del Codice) va individuata nella tutela della concorrenza e della par condicio tra gli operatori del mercato. «Tale ratio, già inequivocabilmente evincibile dal testo della direttiva unionale, viene del resto confermata anche dalla lettura delle “Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell’UE”, pubblicate dalla Commissione Europea nel 2019, ove si legge che “L’articolo 43 della direttiva 2014/25/UE non concede a tutti gli operatori dei paesi terzi un accesso sicuro al mercato degli appalti dell’UE” e che, secondo quanto previsto dall’articolo 85 della medesima Direttiva 2014/25/UE, “I committenti pubblici che operano nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali possono respingere le offerte per contratti di fornitura se la parte dei prodotti originari di un paese terzo supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta. Tale regime si applica unicamente ai prodotti originari di paesi terzi non contemplati da un accordo che garantisce un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione ai mercati di tali paesi terzi” (cfr. Comunicazione della Commissione C(2019) 5494 finali)» (TAR Catania, n. 2608/2023). Pertanto, la disposizione in commento è volta «a garantire condizioni minime di tutela della par condicio tra le imprese che partecipano alle gare sul mercato degli appalti comunitari, con specifico riferimento ai casi in cui le forniture abbiano ad oggetto prodotti originari di Paesi terzi. Si tratta pertanto di una “forma specifica di tutela del generale e fondamentale principio della par condicio, che viene messo a rischio di lesione quando vengono offerti beni prodotti in paesi terzi con costi di produzione molto bassi e regole di mercato ben più competitive."» (TAR Catania cit.).

Può osservarsi che dal tenore letterale della disposizione in esame e dai chiarimenti contenuti nella Relazione Illustrativa del Codice, deriva che l’art. 170 citato, trova applicazione con riguardo ad offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui i quali l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi. Gli appalti nei settori ordinari restano invece disciplinati dalla Parte generale del d.lgs. 36/2023 e, con riguardo alle forniture di prodotti provenienti da Paesi terzi firmatari di accordi di reciprocità con l’UE, pertanto tale norma è inapplicabile.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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SETTORI ORDINARI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. gg) del Codice: i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II...