OTTEMPERANZA AL GIUDICATO CIVILE E DINIEGO DELLA PENALITA' DI MORA PER SPESA PUBBLICA
In sede di giudizio di ottemperanza, il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e non opposto è equiparato a sentenza passata in giudicato. La richiesta di applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere respinta qualora il giudice ritenga che la nomina di un commissario ad acta sia di per sé sufficiente ad assicurare il soddisfacimento della posizione creditoria, coordinando tale valutazione con la necessità di limitare ulteriori oneri finanziari a carico dell'amministrazione inadempiente.
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