Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ DELL'OTTEMPERANZA PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE SE LA STAZIONE APPALTANTE RIEDITA IL PROCEDIMENTO (112.2)

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2024

In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione di atti amministrativi che, in attuazione dell'effetto conformativo della sentenza, rieditano il procedimento annullato valutando puntualmente i profili critici rilevati dal giudice, determina l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse; eventuali nuovi vizi dei provvedimenti sopravvenuti devono essere contestati mediante un'autonoma azione di annullamento e non possono essere dedotti come violazione o elusione del giudicato.

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