IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PER SOPRAVVENUTA NUOVA AGGIUDICAZIONE IN SEDE DI RIESAME (34.2)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per ottemperanza promosso dal concorrente secondo classificato qualora la stazione appaltante, in esecuzione della sentenza di annullamento, abbia proceduto al riesame dell'offerta dell'aggiudicataria originaria e abbia emanato un nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore di quest'ultima; le eventuali censure relative alla legittimità del nuovo iter istruttorio e del conseguente atto di aggiudicazione devono essere fatte valere mediante un nuovo ricorso ordinario di cognizione.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

