Giurisprudenza e Prassi
DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DELL'OFFERTA RIMASTA IN GARA (95.12)
TAR LOMBARDIA Sentenza
2025
In sede di ottemperanza, il dovere di esecuzione del giudicato non comporta l'obbligo automatico di aggiudicazione in favore dell'unico concorrente rimasto se la stazione appaltante esercita la facoltà di non procedere ex art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016. Tale scelta, espressione di discrezionalità tecnica, è legittima se motivata da ragioni sostanziali di non convenienza economica e di qualità tecnica inferiore rispetto agli standard attesi, anche dedotte dal confronto con offerte precedentemente escluse per vizi formali.
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