Giurisprudenza e Prassi
ADEMPIMENTO TARDIVO E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NELL'OTTEMPERANZA (112.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza
2024
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione adempia all'obbligo conformativo solo successivamente alla notifica del ricorso, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle spese legali in favore del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, accertata la fondatezza originaria dell'azione intrapresa per vincere l'inerzia amministrativa.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

