Giurisprudenza e Prassi

ADEMPIMENTO TARDIVO E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NELL'OTTEMPERANZA (112.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2024

In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione adempia all'obbligo conformativo solo successivamente alla notifica del ricorso, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle spese legali in favore del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, accertata la fondatezza originaria dell'azione intrapresa per vincere l'inerzia amministrativa.

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