OSCURAMENTO OFFERTA TECNICA - IN PRESENZA DI MOTIVAZIONI GENERICHE NON DECORRE IL TERMINE PER IMPUGNARE LA DECISIONE DELLA PA (36.3)
Ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, "non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how, ma è necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva".
Nel caso in esame vi è stato un immotivato e quasi totale oscuramento del Progetto tecnico dei primi due classificati, sulla base di dichiarazioni di oscuramento generiche, inidonee a soddisfare i requisiti enucleati nel tempo dalla giurisprudenza per i segreti tecnici, commerciali o industriali, ossia di “informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva"” (in tan senso Consiglio di Stato n. 6620/2025 cit.). Ne consegue che è illegittimo l'operato della Stazione Appaltante che recepisca acriticamente le istanze di oscuramento basate su motivazioni generiche, specialmente in settori a bassa complessità tecnologica o standardizzati. (Cfr. Cons. Stato n. 6620/2025).
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