OSCURAMENTO ACCESSO AGLI ATTI - NECESSARIA MOTIVATA COMPROVATA E CONTESTUALIZZATA DICHIARAZIONE (35)
L’assetto tracciato dal nuovo codice dei contratti ha instaurato un sistema per cui, ferma restando la disciplina generale sull’accesso documentale per come declinata dall’art. 35 d.lgs. n. 36/2023, gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti godono di un regime ostensivo privilegiato senza bisogno di dover comprovare il proprio interesse differenziato e qualificato, presunto iuris et de iure dal legislatore in considerazione dell’utile piazzamento nella graduatoria finale.
Quanto al limite costituito dall’esistenza di segreti tecnici o commerciali, la giurisprudenza ha precisato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how. È necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Cons. Stato, V, 24.3.2025, n. 2384).
Nel caso di specie, la richiesta di oscuramento formulata dalla controinteressata è motivata sul presupposto che “l’offerta tecnica contiene informazioni tecnico/organizzative nelle quali sono evidenziate metodologie di prestazione del servizio, soluzioni operative adottate, organigrammi e logistiche, strutture organizzative dell’appalto, piano operativo di lavoro, tecniche di pulizia, attrezzature e loro caratteristiche tecniche, prodotti e marche dei detergenti impiegati, nominativi dei fornitori, formazione del personale e metodologie di controllo […] Tale documentazione non solo costituisce know how aziendale, frutto dell’attività intellettuale che presenta il carattere della novità, coperto da riservatezza e non divulgabile in quanto la sua conoscenza e diffusione danneggerebbero gli interessi commerciali e nuocerebbero, senza ombra di dubbio, ad una concorrenza leale tra le imprese operanti nel settore, ma rappresenta il frutto di grandi investimenti aziendali in termini di Qualità, testimoniate dalle certificazioni ISO 9001 (Qualità), SA8000 (Etica), ISO 14001 (Ambientale), ISO 45001 (Sicurezza), in possesso all’azienda. Quanto rappresentato nella Relazione Tecnica richiama il Sistema Integrato della Qualità aziendale che rappresenta un “Plus” proprio delle aziende, la cui diffusione danneggerebbe gravemente le società stesse”.
La suddetta argomentazione non può soddisfare il requisito della motivata e comprovata dichiarazione richiesta dalla normativa, posto che non si incentra su informazioni specificamente individuate, ma ingloba, in una valutazione unitaria, profili diversissimi (come visto, ad esempio, le informazioni tecnico/organizzative, le tecniche e le attrezzature di pulizia e addirittura i prodotti e le marche dei detergenti impiegati), la cui unitaria considerazione conforta la tesi ricorsuale circa il carattere standardizzato e non contestualizzato della motivazione posta alla base della richiesta di oscuramento.
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