VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SU REQUISITI TECNICI FUTURI E IMPEGNI NEGOZIALI (95)
In tema di appalti pubblici, l’impegno assunto da un concorrente nell’offerta tecnica, qualora proiettato nel futuro arco di vigenza del contratto, costituisce un’obbligazione negoziale e non una dichiarazione di scienza suscettibile di falsità.
"La falsità, infatti, può predicarsi esclusivamente rispetto a dati di realtà, ovvero a situazioni fattuali per le quali possa porsi l’alternativa logica “vero/falso” rispetto alle quali valutare la dichiarazione resa dall’operatore [...]. Un’obbligazione assunta, invece, al più potrà essere (variamente) invalida o rimanere inadempiuta, ma certo non può dirsi che nell’assumere un impegno l’operatore possa incorrere in falsità dichiarativa." (cfr. TAR Lazio – Roma, III-ter, 20.11.2025, n. 20732).
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

