VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE: SINDACABILI SOLO PER MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA O TRAVISAMENTO DEI FATTI (93 - 108)
La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, si da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità.
Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dall'Autorità in numerosi precedenti, il sindacato di legittimità sull'attività valutativa delle commissioni di gara (e sull'attribuzione dei punteggi alle offerte formulate dagli operatori economici), è circoscritto nei limiti delle censure dedotte ad una verifica c.d. esterna, volta cioè a verificare se le valutazioni effettuate non siano inficiate da manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti ovvero se le stesse, per quanto opinabili, non abbiano palesemente esorbitato limiti della plausibilità. Il fondamentale principio della separazione dei poteri non ammette che il giudice o l'Autorità possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione, così che quelle valutazioni sfuggono al sindacato di legittimità tranne le già indicate ipotesi in cui le stesse siano inficiate da manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti ovvero, per quanto opinabili, non abbiano palesemente esorbitato limiti della plausibilità e salva ancora l'abnormità manifesta della scelta tecnica contestata (ex multis, Cons. Stato, 29 aprile 2024, n. 3857; Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931; 2021Cons. Stato, III, 4 novembre 2020, n. 6818; V, 6 maggio 2019, n. 2893; IV 31 agosto 2018, n. 5129; Delibera Anac n. 13 del 10 gennaio 2024, n. 614 dell'8 settembre 2021, n. 424 del
26 maggio);
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