REFUSI NELL'OFFERTA TECNICA: LIMITI ALL'ESCLUSIONE E AL SINDACATO GIURISDIZIONALE (108.6)
L’art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 deve essere interpretato in modo tassativo e cioè restrittivo, alla luce dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato. Pertanto, l'inammissibilità dell'offerta non conforme ai documenti di gara "non può essere comminata se non in caso di una totale difformità rispetto alle regole disciplinanti la redazione dell’offerta, tale da farla ritenere del tutto non valutabile".
Ne consegue che l'errore materiale contenuto nell'offerta tecnica, consistente nel riferimento a luoghi non esistenti nel territorio dell'ente appaltante (nella specie, spiagge in un comune montano) dovuto a un "disattento riutilizzo di un testo precedente", se riguarda una "parte minima rispetto alla relazione progettuale considerata nel suo complesso", non consente di ritenere l'intera relazione inattendibile né meritevole del punteggio di 0, il quale "si ricollega ad un progetto formalmente esistente ma sostanzialmente del tutto incompleto e inaccurato al punto da considerarsi nei fatti omesso (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2024, n. 4654).
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