Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEL GIUDIZIO DI EQUIVALENZA SU OFFERTA TECNICA DIFFORME (79)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Il principio di equivalenza funzionale, applicabile anche in caso di specifiche tecniche definite come "requisiti minimi obbligatori", impone che, a fronte di una difformità del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche fisiche richieste dalla lex specialis, l'Amministrazione espliciti le ragioni per cui il prodotto è ritenuto comunque idoneo. Ne consegue che "il giudizio di equivalenza funzionale (...) avrebbe necessitato di una formulazione del bando che, accanto all’individuazione del requisito minimo, ne indicasse anche lo scopo (...) In mancanza, la valutazione della Commissione avrebbe necessitato di una motivazione puntuale che desse conto delle ragioni per cui, nonostante la differenza sostanziale del prodotto offerto rispetto a quello richiesto, tuttavia lo stesso era stato ritenuto equivalente" (Rif. T.A.R. Campania n. 5029/2025).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)