Giurisprudenza e Prassi

L'IMPEGNO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA PER CONSEGUIRE UN PUNTEGGIO PREMIANTE IN RELAZIONE A REQUISITI DI ESECUZIONE NON IMPONE UNA COMPROVA PREVENTIVA E NON INTEGRA DICHIARAZIONE FALSA (98)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l'impegno assunto in sede di offerta tecnica volto a conseguire un punteggio premiante in relazione a requisiti di esecuzione non impone una comprova preventiva di realizzabilità e non può integrare il mendacio documentale.

Afferma il Collegio che: "la falsità, infatti, può predicarsi esclusivamente rispetto a dati di realtà, ovvero a situazioni fattuali per le quali possa porsi l'alternativa logica “vero/falso” rispetto alle quali valutare la dichiarazione resa dall'operatore". Ne consegue che "Un'obbligazione assunta, invece, al più potrà essere (variamente) invalida o rimanere inadempiuta, ma certo non può dirsi che nell'assumere un impegno l'operatore possa incorrere in falsità dichiarativa".

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