IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON PUÒ ESSERE ATTIVATO PER SUPPLIRE ALL'OMESSA PRODUZIONE DI DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELL'OFFERTA TECNICA (101)
In materia di gare pubbliche, deve escludersi la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio qualora la carenza documentale riguardi elementi costitutivi dell'offerta tecnica necessari per la valutazione del merito qualitativo e l'attribuzione del punteggio. L'integrazione tardiva di certificazioni ISO, piani operativi o schede tecniche dei prodotti, espressamente richiesti dalla legge di gara a corredo dell'offerta, configura un'integrazione postuma del contenuto dell'offerta stessa, in contrasto con l'onere di autoresponsabilità dei partecipanti e con il principio di par condicio.
"La natura della documentazione assume rilevanza nel caso di specie, in quanto il soccorso istruttorio deve essere escluso qualora l’attivazione di esso sia riferita all’omessa esibizione della “documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
A mente della legge di gara, appare dunque evidente che la documentazione mancante era riferita all’offerta tecnica atteso che, come sopra precisato, il disciplinare aveva espressamente previsto che la documentazione in ordine al possesso dei requisiti di cui ai citati sub criteri andava fornita in sede di offerta.
In altri termini, la riscontrata carenza della documentazione prodotta dalle ditte prima e seconda gradata, che emerge dalla lettura del verbale del 26.11.2025, contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente Amministrazione, non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio, in questo modo supplendo all’onere di autoresponsabilità del concorrente e, quindi, consentendo una inammissibile integrazione dell’offerta tecnica.
La possibilità di usufruire del soccorso istruttorio deve essere, infatti, necessariamente bilanciata con il dovere di ciascun partecipante di assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni o del mancato assolvimento degli oneri previsti dalle regole di gara in ordine alla documentazione dei requisiti di partecipazione, ovvero di ulteriori requisiti dalla cui titolarità dipenda l’assegnazione di un maggiore o minore punteggio, pena l’imposizione alla commissione di gara un obbligo istruttorio a cui non è tenuta
e, soprattutto, la violazione della par condicio tra i concorrenti (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9509)."
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