IL RISPETTO DI NORME TECNICHE INDEROGABILI (ES. NORMATIVA ANTINCENDIO) SI CONSIDERA IMPLICITAMENTE CONTENUTO NELL'OFFERTA TECNICA (108)
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione di gara è limitato al rilievo di vizi di macroscopica irragionevolezza o arbitrarietà, non potendo il giudice sovrapporre la propria valutazione a quella riservata alla pubblica amministrazione. Il principio di eterointegrazione stabilisce che il rispetto della normativa tecnica vincolante deve ritenersi implicitamente incluso nell'offerta, con la conseguenza che l'omessa descrizione di specifici dettagli esecutivi imposti dalla legge non determina l'esclusione del concorrente o l'inattendibilità della proposta.
"Va preliminarmente ricordato che, per giurisprudenza consolidata (ex pluribus, Cons. Stato, V, 29 luglio 2022, n. 6696), il controllo del giudice, pur essendo pieno ed effettivo, non può mai essere sostitutivo: può dunque ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione per verificarne la ragionevolezza, la logicità e la coerenza, ma non può sostituirvi un proprio sistema valutativo.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che sono inammissibili le censure che, pur formalmente dirette a contestare vizi di legittimità, mirano in realtà ad ottenere una sostituzione delle valutazioni tecniche riservate alla stazione appaltante: in particolare (cfr. Cons. Stato, V, 7 settembre 2021, n. 6231), non è sufficiente dedurre genericamente l’irrealizzabilità o l’inidoneità delle offerte tecniche sulla base di una diversa valutazione dei criteri tecnici, ma occorre dimostrare puntuali e specifiche difformità rispetto al progetto posto a base di gara.
Più in generale, le valutazioni (in primis, quelle concernenti l’adeguatezza dell’offerta rispetto alle previsioni della lex specialis di gara) che siano espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, sono di norma sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti (ex multis, Cons. Stato, V, 14 giugno 2021, n. 4620; 1° giugno 2021, n. 4209).
In questi termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa l’adeguatezza, o meno, dell’offerta (ovvero alla sua anomalia), trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione."
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