ACCESSO ALL'OFFERTA TECNICA: INOPPONIBILITÀ DEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA STIPULATI CON I FORNITORI (35)
In sede di gara d'appalto, l'esercizio del diritto di accesso agli atti non può essere impedito adducendo l'esistenza di accordi di riservatezza (NDA) intercorsi tra l'operatore economico e i propri fornitori o produttori, in quanto tali patti hanno valore meramente obbligatorio tra le parti e non sono opponibili ai terzi titolari di un interesse giuridicamente protetto all'ostensione. La Stazione Appaltante è tenuta a motivare rigorosamente l'eventuale diniego, verificando che le informazioni di cui si chiede l'oscuramento rispondano effettivamente ai requisiti di segretezza e rilevanza economica previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 30/2005.
"[...] "l’esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 del decreto legislativo n. 30/2025 - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, (cfr. al riguardo anche T.A.R. Lazio Roma, Sez. IVbis, 23 settembre 2022, n. 12129)." (cfr. T.R.G.A. Trento, Sez. I, 19.4.2023, n. 59).
Ancora, l’esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo l’esistenza di accordi di riservatezza con i produttori, atteso che accordi di tal fatta possono valere esclusivamente inter partes ma non sono opponibili a soggetti terzi e comunque attengono a meri rapporti commerciali ma non anche, in sé considerati, ad eventuali caratteristiche di segretezza, nei termini dianzi esposti, tali da sottrarne la conoscenza a chi ne abbia giuridico interesse, viepiù laddove detta documentazione, in quanto attinente direttamente all’offerta tecnica, è naturaliter posta a gara e dunque di per sé passibile di accesso. E’ solo il caso di osservare che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente un mero accordo tra privati per escludere l’accessibilità dell’intera offerta di gara ovvero di parti significative della stessa, con evidente surrettizia elusione del principio consolidato per cui “La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 d.lg. n. 36/2023, deve rendere disponibile l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, salvo la possibilità di escludere dall’accesso le informazioni su segreti tecnici e commerciali o dal contenuto altamente tecnologico, purché tale necessità sia dichiarata e comprovata dall’aggiudicatario” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 19.6.2025, n. 2344)."
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