Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA L'OFFERTA PARZIALE E LA FALSA DICHIARAZIONE SUI REQUISITI PREMIALI (70.4)
TAR LAZIO Sentenza
2026
L'omessa indicazione di una componente hardware essenziale nell'offerta economica determina l'indeterminatezza della stessa e non è suscettibile di soccorso istruttorio integrativo, comportando l'esclusione del concorrente. Analogamente, la dichiarazione non veritiera circa il possesso di un requisito premiale, in presenza di una specifica clausola espulsiva del disciplinare di gara, legittima l'esclusione immediata dell'operatore in forza del principio di autoresponsabilità e del divieto di alterazione della par condicio.
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