OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA: OBBLIGO DI DEFINIRE CRITERI CHE ASSICURINO UN EFFETTIVO CONFRONTO CONCORRENZIALE (108)
È illegittima la clausola del disciplinare di gara che, pur dichiarando di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualifichi come “tabellari” criteri di valutazione intrinsecamente discrezionali (quali l’esperienza pregressa, le proposte migliorative e le competenze del personale), determinando l’assegnazione automatica di punteggi fissi che neutralizzano il confronto qualitativo e trasformano la procedura in una gara al prezzo più basso.
“il disciplinare di gara, pur prevedendo formalmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, abbia di fatto neutralizzato ogni confronto qualitativo, trasformando la selezione in una mera gara al prezzo più basso, in palese contrasto con la natura intellettuale e fiduciaria delle prestazioni richieste”; “l’articolo 18.1. del Disciplinare di gara [...] abbia erroneamente qualificato criteri di valutazione tipicamente discrezionali [...] alla stregua di criteri tabellari, ossia criteri meritevoli di attribuzione di punteggi fissi e predefiniti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto” (conforme a art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023).
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