Giurisprudenza e Prassi

L'OFFERTA TEMPO NON E' ELEMENTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

TAR MARCHE SENTENZA 2024

Per questo collegio non è possibile ritenere che la c.d. offerta tempo (ossia la riduzione del termine massimo di esecuzione dell’appalto previsto dalla lex specialis) costituisca sempre e comunque un elemento dell’offerta economica idoneo a disvelare in anticipo il contenuto di quest’ultima. Ciò, a tacere d’altro, è comprovato dalla disposizione di cui all’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (attualmente art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023), in base alla quale il concorrente è abilitato a comprovare l’attendibilità della propria offerta in ragione, fra le altre cose, della “…economia …del metodo di costruzione…”, o delle “…soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente … per eseguire i lavori…”. Pertanto, come già detto, nulla esclude che un concorrente riesca ad eseguire un appalto di lavori in tempi più contenuti rispetto ai concorrenti, offrendo nello stesso tempo un ribasso competitivo e, comunque, dalla sola “offerta tempo” non è possibile automaticamente desumere l’entità del ribasso sul prezzo a base di gara. In questo senso, dunque, non si può condividere nella sua assolutezza l’affermazione secondo cui “…è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa)…” (così il Cons. Stato nella sentenza n. 612/2019, relativa però ad una vicenda in cui la lex specialis stabiliva espressamente che la c.d. offerta tempo dovesse essere inserita in una busta a parte. Anche la vicenda decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1556/2017 è particolare, perché in quel caso vi era un contrasto fra due disposizioni del disciplinare di gara, di cui una vietava espressamente ai concorrenti di indicare nell’offerta tecnica la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori);

- la vicenda decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 167/2020 era peculiare, perché in quel caso la lex specialis imponeva espressamente ai concorrenti di anticipare nell’offerta tecnica una parte del contenuto dell’offerta economica (precisamente il costo di gestione del servizio per il primo trimestre successivo alla consegna), ma il problema risiedeva nel fatto che uno dei concorrenti aveva svelato integralmente la propria offerta economica, con ciò violando patentemente il divieto di commistione. Peraltro nella sentenza il Consiglio di Stato ricorda che il divieto di commistione “…non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181), attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieti l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica (Cons. St., sez. V, 27 novembre 2014, n. 5890), a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara (Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2018, n. 7057)…” (e nel caso di specie, va ribadito, il disciplinare chiedeva invece di inserire nell’offerta tecnica la c.d. offerta tempo).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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