Giurisprudenza e Prassi

APPALTO SOPRASOGLIA - L'ESCLUSIONE PER ANOMALIA DELL'OFFERTA RICHIEDE UN PREVENTIVO CONTRADDITORIO (110.2)

TAR VENETO VE SENTENZA 2023

Ritenuto che l’esclusione automatica disposta dalla stazione appaltante risulta illegittima sia alla luce dell’articolo 97 del d.lgs. 50/2016, invocato dalla stazione appaltante a fondamento della contestata determinazione (peraltro con erroneo rinvio ai commi 7 e 8 della disposizione), sia ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. 36/2023, che trova applicazione per le procedure bandite dopo l’1 luglio 2023, qual è quella di cui è questione;

Rilevato, infatti, che l’articolo 110, comma 2, ora menzionato, (analogamente al previgente articolo 97, comma 5 del d.lgs. 50/2016) dispone che “2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.” ; a norma del successivo comma 5 “La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.”;

Rilevato che secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, consolidatosi in vigenza del d.lgs. 50/2016 e tuttora applicabile stante la rilevata continuità di disciplina, anche comunitaria, “nel giudizio di anomalia delle offerte, è sempre considerato centrale il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo alla stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione dell'offerta, la attenta valutazione e ponderazione delle giustificazioni presentate dall'impresa "sospettata" di aver presentato un'offerta anormalmente bassa, atteso che l'esclusione automatica o, comunque, non attentamente ponderata di tale offerta rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di impresa.” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 15 ottobre 2020, n. 10498; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 12 gennaio 2023, n. 100; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 2019, n. 1969);

Ritenuto, pertanto, che la mancata attivazione del sub-procedimento di anomalia dell’offerta e la violazione delle garanzie partecipative dell’operatore interessato determinano l’illegittimità del provvedimento di esclusione e della conseguente aggiudicazione, che devono conseguentemente essere annullati

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...