Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI ASSICURATIVI - FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO - CRITERIO DI PROPORZIONALITA'

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2022

Il terzo motivo è tempestivo, in quanto, non essendo rivolto avverso una clausola escludente, non avrebbe potuto essere proposto in un momento antecedente a quello di contestazione degli esiti della gara (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2021, n.1804).

Nel merito, va ricordata la consolidata giurisprudenza (cfr. per tutti Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2021, n. 7498) per cui la scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili.

Laddove i criteri siano definiti con formule (fenomeno invero più frequente nella valutazione dell’offerta economica) esse debbono essere tali da assicurare un’attribuzione proporzionale del punteggio rispetto alla vantaggiosità di quell’aspetto dell’offerta presa in considerazione (cfr., con riferimento all’offerta economica, TAR Emilia – Romagna - Bologna, Sez. I, 2 dicembre 2019, n. 915; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 24 marzo 2016, n. 3756).

Ebbene, nel caso di specie, la formula prescelta si rivela illogica in quanto essa è idonea a determinare, come è avvenuto nel caso di specie, un vantaggio nell’attribuzione del punteggio del tutto sproporzionato rispetto alla differenza di qualità tra le offerte.

E in effetti, a fronte di una franchigia più bassa del 1.000,00 rispetto alla franchigia-base di € 250.000,00 (pari allo 0,4%), vi è stata l’attribuzione di ben 20 punti sui 70 riservati all’offerta tecnica.

Un simile effetto pregiudica la finalità di “permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto quale definito nelle specifiche tecniche” (considerando n. 92 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE).

È ben vero che – come sottolineato dalla controinteressata – è stata una precisa scelta della ricorrente quella non offrire una franchigia più bassa di quella prevista nella legge di gara, accettando così di ricevere 0 come punteggio per tale voce di valutazione.

Ma tale rilievo e l’invocazione del principio di autoresponsabilità non valgono a rendere logico e razionale un criterio di valutazione dell’offerta tecnica che, come già sottolineato, assegna un punteggio assai rilevante (20 punti) a fronte di un minimo vantaggio per l’amministrazione.

Quanto al quinto motivo di ricorso, è pacifico che un indice di solvibilità pari al 100% corrisponde al requisito minimo richiesto dalla legge per l’esercizio dell’attività assicurativa.

Ne deriva che tale criterio di dimostrazione della capacità economica, prescelto dalla controinteressata, non è idoneo a selezionare soggetti aventi capacità economiche coerenti con il servizio messo a gara.

L’accoglimento dei due motivi sopra individuati comporta la necessità di ripetizione della gara sin dalla predisposizione del bando.



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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