Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI PER SERVIZI STANDARD AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA: SI APPLICA IL CRITERIO OEPV (108.2)

CORTE DI GIUSTIZIA UE SENTENZA 2025

In tema di appalti pubblici di servizi, l'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che vieta alle stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del prezzo più basso per l’aggiudicazione di servizi che, pur standardizzati, presentano costi di manodopera pari ad almeno la metà del valore totale dell'appalto. Ai fini di tale compatibilità, è irrilevante che la legge di gara preveda che il ribasso debba operare solo sull'utile d’impresa (cosiddetto aggio), senza intaccare i minimi salariali dei lavoratori.

"L’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE [...] nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale in forza della quale [...] è vietato all’amministrazione aggiudicatrice utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione di tali appalti. A tale riguardo non è pertinente il fatto che il bando di gara preveda che qualsiasi eventuale ribasso proposto da un offerente debba essere effettuato sul solo aggio".

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