Giurisprudenza e Prassi

ONERE DI MOTIVAZIONE RAFFORZATO PER PUNTEGGI TECNICI CON DISTACCO MINIMO TRA CONCORRENTI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

In sede di attribuzione dei punteggi tecnici, sussiste un deficit istruttorio e motivazionale se la Commissione non giustifica adeguatamente la valorizzazione di un'offerta che, su un piano strettamente quantitativo, risulti sensibilmente superiore a quella dei concorrenti. Tale onere motivazionale deve considerarsi rafforzato laddove la differenza tra i punteggi complessivi sia così ridotta da rendere determinante il singolo criterio contestato, e non può essere surrogato da motivazioni postume fornite dalla Stazione Appaltante in sede di autotutela che si pongano in contraddizione con gli esiti documentati nei verbali di valutazione.

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