DISTINZIONE TRA DIPENDENTI TOTALI E COMPUTABILI PER GLI OBBLIGHI ASSUNZIONALI DEI DISABILI (95.1)
Ai fini della valutazione di integrità ed affidabilità dell'operatore economico ex artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, non è ravvisabile una contraddittorietà nelle dichiarazioni rese nel DGUE in materia di disabili qualora vi sia scostamento tra il numero totale di dipendenti e il numero di quelli effettivamente computabili ai fini degli obblighi di legge, attesa la diversità dei parametri di calcolo. È altresì legittima la correzione di un errore materiale nell'attribuzione del punteggio tecnico, trattandosi di attività vincolata che non altera il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.
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