Giurisprudenza e Prassi

ERRATO DEPENNAMENTO DELLE ASSUNZIONI DA PNRR: ESCLUSIONE ILLEGITTIMA SE L'IMPEGNO RISULTAVA DA ALTRI DOCUMENTI (101)

TAR UMBRIA SENTENZA 2025

L’art. 47 del D.L. n. 77 del 2021, norma applicabile a tutte le procedure finanziate con fondi PNRR, al comma 4 prescrive che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7 è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”.

Il depennamento di una dichiarazione d’obbligo, il cui contenuto era stato accettato sotto la propria responsabilità in altra parte della domanda (in cui si evidenziavano anche le conseguenze di decadenza dal finanziamento nel caso di mancato rispetto dell’obbligo medesimo) determinava un evidente contrasto e una conseguente incertezza che avrebbe richiesto di essere sanato tramite richiesta di chiarimenti e conseguente soccorso istruttorio.

In altri termini l’attivazione del soccorso istruttorio costituirebbe nel caso in esame diretta applicazione del principio del risultato sostanziale, alla cui attuazione è funzionale la libera concorrenza tra le imprese, e che nell’attuale contesto normativo rappresenta un super principio con valenza precettiva e non meramente programmatica, perché criterio interpretativo e applicativo di tutte le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti pubblici (cfr. T.A.R. Veneto, 11 settembre 2024 n. 2142 che richiama Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023 n. 7870). Ciò varrebbe a maggior ragione nell’ipotesi in cui la stazione appaltante, operando in violazione di tale principio, impedisca al concorrente che abbia presentato l’offerta di gran lunga migliore di aggiudicarsi la commessa (cfr. T.R.G.A. Bolzano, 25 ottobre 2023, n. 316).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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