Giurisprudenza e Prassi

CALCOLO DELLE QUOTE OCCUPAZIONALI, ACCREDITAMENTO PER CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE E GIUSTIFICAZIONE DEGLI SGRAVI PER DISABILI (102.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L’art. 102, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede in effetti una “verifica di attendibilità” degli impegni assunti dall’aggiudicatario con riferimento alle “pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”;

Per quanto riguarda le quote giovanili e femminili (da garantire nel caso di specie in misura pari al 30% delle nuove eventuali assunzioni) il calcolo deve tuttavia essere effettuato sulle “unità di personale” da assumere e non sul “monte orario” da aggiungere;

Ciò è in qualche misura ricavabile da una attenta lettura del disciplinare di gara, il quale prevede proprio che: “le misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere … devono intendersi da applicare alla sola quota di personale eventualmente assunta nel corso del contratto”, laddove per “quota di personale” ci si deve inequivocabilmente riferire ai lavoratori (intesi come persone fisiche) da ingaggiare in conseguenza delle nuove commesse derivanti dalla aggiudicazione della convenzione quadro e non alla quantità oraria (che poi andrebbe tradotta in unità di personale mediante criteri di calcolo tutt’altro che chiari ed obiettivi) da sommare per effetto dei nuovi ed ulteriori servizi;

Si veda in tal senso anche l’Interpello n. 17/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui si affermava che: “la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi”.

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Sussiste, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, un doppio livello di accreditamento costituito in estrema sintesi da:

a) un accreditamento di carattere più generale (ISO 17021) che racchiude requisiti di base (la “cornice generale”) che debbono comunque essere posseduti dagli organismi di certificazione della conformità e che riguardano, in buona sostanza, il grado di trasparenza, competenza e imparzialità attraverso cui tali organismi debbono operare;

b) un accreditamento più specifico che può variamente riguardare la gestione ambientale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la gestione energetica o, come nel caso di specie, le pari opportunità (UNI PdR 125) ossia ambiti di accreditamento relativi a specifici settori o sistemi di gestione. Nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto la certificazione di qualità da un organismo di certificazione (QS) che è dotato del primo livello di accreditamento (requisiti di base ISO 17021) ma non anche del secondo livello più specifico riguardante, in particolare, l’ambito di accreditamento in tema di parità di genere (UNI PdR 125).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
PARI OPPORTUNITÀ: Requisiti dell'offerta o criteri premiali volti a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e l'inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate. (Riferimento: Art. 102, comma 1, lett. c e Allegato II.3)
PARI OPPORTUNITÀ: Requisiti dell'offerta o criteri premiali volti a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e l'inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate. (Riferimento: Art. 102, comma 1, lett. c e Allegato II.3)