ILLEGITTIMA LA TRASFORMAZIONE DEL PROGETTISTA ASSOCIATO SENZA VERIFICA DI IMMODIFICABILITÀ DELL'OFFERTA (97.2)
In tema di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, qualora un componente di un raggruppamento di progettisti venga estromesso o sostituito (anche mediante trasformazione del suo ruolo), la stazione appaltante deve motivare rigorosamente l'assenza di modifiche sostanziali all'offerta. Tale verifica non può essere surrogata da motivazioni postume o basate sulla sola esiguità economica della partecipazione del professionista, dovendosi invece valutare il peso qualitativo del soggetto nella redazione del progetto e nell'organizzazione dello staff valutato in sede di gara.
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