PROPOSTE MIGLIORATIVE: SI POSSONO SOSTANZIARE IN SOLUZIONI TECNICHE SU SINGOLI ASPETTI LASCIATI APERTI A DIVERSE SOLUZIONI (108)
L'istante afferma che le migliorie offerte da I.M.C. Costruzioni (sistemazione dei marciapiedi della via adiacente con sostituzione delle piastrelle invece che rimozione e sostituzione con pavimento autobloccante; realizzazione di un fabbricato ad uso bagni pubblici non previsto nel progetto, con conseguenze di tipo urbanistico; miglioria sostitutiva e integrativa relativa alle tubazioni; realizzazione di allacci idrico-fognari) si configurerebbero quali varianti, in parte peggiorative e in parte aggiuntive, non presentando una diretta connessione con le opere oggetto della gara. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha tracciato il discrimine tra varianti e migliorie, rilevando che <<le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante. In tale prospettiva, le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602 e giurisprudenza ivi richiamata). <<La rivisitazione delle lavorazioni a base di gara e la specificazione dei materiali utilizzati ben può costituire una prestazione migliorativa in chiave qualitativa>> (T.A.R. Campania, Sez. I, 20 gennaio 2025, n. 506).
Ebbene l'offerta deve essere valutata conformemente alla legge di gara, in modo da verificare che <<non ne esorbiti il contenuto con proposte che, ponendosi su un piano diverso e più ampio rispetto a quello considerato dagli altri operatori economici concorrenti che si sono attenuti alla lex specialis, alterino i principi di trasparenza, di pubblicità e, soprattutto, di par condicio>> (Cons. Stato, n. 7602/2021 cit.).
Nel caso di specie le affermazioni dell'istante non risultano dimostrate, dal momento che il criterio A.3 si riferiva alle migliorie delle aree esterne al complesso in progetto.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui