Giurisprudenza e Prassi

PROCEDURA MEPA - PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SUFFICIENTE (29.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Con il primo, articolato, motivo (pp. 5-12 del ricorso), l’odierna appellante lamenta l’error in iudicando, la violazione e la falsa applicazione della lex specialis di gara nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivamente notificato

Questa premette che la gara era stata indetta attraverso il MEPA e, pertanto, doveva essere espletata mediante le regole di E Procurement della PA, essendo le stazioni appaltanti tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui all’art 44 del codice degli Appalti.

Errerebbe dunque il Giudice di prime cure nell’aver ritenuto soddisfatto l’onere di pubblicazione attraverso la mera pubblicazione della aggiudicazione sull’albo pretorio della Stazione Appaltante, nonostante si trattasse di gara indetta attraverso il MEPA.

Conseguentemente secondo la prospettazione della appellante tutti gli atti avrebbero dovuto essere pubblicati sul portale del mercato elettronico.

Conclude L. ribadendo l’erroneità della dichiarazione di irricevibilità statuita dal Tribunale, perché l’omessa comunicazione del provvedimento di aggiudicazione nelle forme prescritte dall’art 76, comma 5 del Codice degli Appalti ha costituito a suo dire un ostacolo alla decorrenza del termine di impugnazione ex art. 120, comma 5, c.p.a.

Ciò in quanto il contestato termine di decadenza di 30 gg indicato nella vista previsione normativa non poteva che decorrere dalla piena conoscenza della aggiudicazione, quale atto conclusivo della procedura selettiva, nella specie non avvenuta.

Nella specie ciò non sarebbe avvenuto né con l’allegata comunicazione in forma individuale, atteso che sarebbe stato utilizzato, dalla amministrazione resistente, un errato indirizzo PEC della stessa ricorrente società, né ribadisce la interessata con la pubblicazione nell’albo pretorio on line, dovendo la stazione appaltante in considerazione della natura telematica della procedura negoziale garantire la pubblicità degli esiti della gara per il tramite del portale Acquistiinrete o sul sito aziendale sotto la voce “Amministrazione Trasparente” e sotto la sezione “bandi di gara e contratti”

Il motivo deve essere disatteso.

Al riguardo, infatti, si devono condividere le argomentazioni del primo giudice, il quale ha rilevato che la pubblica amministrazione ha eccepito ritualmente (cfr. pag. 3 memoria difensiva) che la deliberazione di aggiudicazione approvata definitivamente con deliberazione n. 1848 del 15.12.20, era stata, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente “ Amministrazione Trasparente” (sub voce Bandi di gara e Contratti, sub voce informazioni sulle singole procedure), ai sensi dell’art 29, co.1, del D.lgs. 50/16, come attestato nello stesso provvedimento in calce al dispositivo (cfr. pag. 7 all. 2 in atti fasc. primo grado), e non può certo essere ascrivibile alla condotta dell’Azienda il ritardo che ha causato l’intempestività del ricorso da parte di L..

Tale conclusione è poi confermata dalla nota n. 13731/2021, prodotta in udienza dalla difesa della Azienda Ospedaliera S, portante aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi art. 36 co 2 lett. b. per l’affidamento della fornitura in oggetto e nella quale viene allegata l’immagine dello schermo (cd. screen shoot) delle schede relative alla pubblicazione sulla sezione del sito Web Aziendale “Amministrazione Trasparente – bandi Gara delle schede relative alla procedura in contestazione.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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