Giurisprudenza e Prassi

PIATTAFORMA MEPA - FORME DI PUBBLICITÀ PREVISTE DAL CODICE - PREVALGONO SULLE REGOLE DEL PORTALE (29)

TAR VENETO VE SENTENZA 2021

La ricorrente muove dal presupposto che la scelta da parte della stazione appaltante di espletare la gara con modalità telematica comporti l’assoggettamento della stessa in via integrale alle modalità di comunicazione previste dal manuale di utilizzo del sistema, con la conseguenza che resterebbe privo di rilevanza l’espletamento delle ulteriori forme di pubblicità previste in via generale dal codice dei contratti.

Quest’ordine di idee non può essere condiviso.

Gli obblighi di pubblicità e le modalità di comunicazione previsti dagli articoli 29, 72, 76 e 79, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, infatti, non vengono meno per il sol fatto che la stazione appaltante abbia scelto la modalità telematica di espletamento della gara, essendo essi funzionali ad assicurare il rispetto del principio di trasparenza, a garantire la conoscibilità degli atti di gara, nonché la speditezza e celerità nell’espletamento procedure.

Nella fattispecie viene in rilievo, in particolare, l’art. 29 D.Lgs. 50/2016, che sancisce l’obbligo per la stazione appaltante di pubblicare tutti gli atti inerenti alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori sul profilo del committente.

Valorizzando il suddetto obbligo, nonché la universalità e gratuità dell’accesso al sito, l’Adunanza Plenaria (sentenza n. 12/2020) ha, recentemente, affermato che tale pubblicazione costituisce strumento di conoscenza legale degli atti di gara, idoneo (sia pure a condizione della disponibilità integrale degli atti) a far decorrere il termine di impugnazione, in tal modo riconoscendo in capo all’operatore economico interessato alla gara d’appalto un onere di consultazione del suddetto sito.

In assenza di indici normativi di segno contrario, all’obbligo di cui all’articolo 29, comma 1, – ed al correlativo onere di consultazione del profilo del committente da parte dei concorrenti – va riconosciuta portata generale e deve, pertanto, ritenersi applicabile anche alle gare telematiche, come peraltro, dimostra l’articolo 79, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016 che prevede, in caso di malfunzionamento del sistema telematico attraverso il quale si svolge la gara, che la proroga dei termini per la presentazione delle offerte sia pubblicata sul profilo del committente (“Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all’AGID ai fini dell’applicazione dell’artcolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.”).

Deve concludersi, pertanto, che la pubblicazione degli atti sul profilo del committente costituisce un adempimento di portata generale, non derogato dalla disciplina delle gare telematiche, e che, in linea di principio, esso rappresenti uno strumento idoneo a provocare la conoscibilità degli atti di gara su di esso pubblicati.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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