Giurisprudenza e Prassi

MEPA - ACQUISTO BENI E SERVIZI

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2013

Passando al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA), il surichiamato art. 1 comma 450 l. n. 296/2006 distingue il regime normativo delle "amministrazioni statali centrali e periferiche" rispetto a quello delle "altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 d.lgs. 165/01". Gli Enti locali, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, debbono obbligatoriamente ricorrere al mercato elettronico. Cionondimeno, non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA), essendo espressamente prevista la facolta' di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate dall'art. 328 del d.p.r. 207/2010: segnatamente, tra il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice dei contratti.

Emerge, dunque, evidente un favor del legislatore per modalita' di acquisto effettuata mediante sistemi c.d. di e-procurement siccome suscettivi di assicurare alla amministrazione la possibilita' di entrare in contatto con una piu' ampia platea di fornitori; ma, soprattutto, emerge l'esigenza di garantire la tracciabilita' dell'intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa, attesa l'automaticita' del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalita' dell'affidamento.

In vista del conseguimento di tale finalita' – e nell'economia di una piu' complessiva operazione di razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi della p.a. che ha trovato completamento con il D.L. 95/2012 (c.d. "spending review 2") – il Legislatore ha ritagliato una disciplina specifica per gli acquisti sotto soglia dal carattere particolarmente stringente che, in difetto di espresse previsioni, non ammette deroghe e/o eccezioni di sorta anche in relazione alle dimensioni demografiche dell'ente.

Del resto giova evidenziare che, a parte la gamma di possibilita' offerta alla stazione appaltante alla stregua del richiamato art. 328 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, lo stesso Me.PA, diversamente dal sistema delle Convenzioni Consip, si atteggia come un mercato aperto cui è possibile l'adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA ovvero un bene/servizio conforme alle esigenze funzionali della amministrazione procedente.

D'altro canto, con riferimento ad entrambe le fattispecie delineate, preme segnalare che, proprio in virtu' di tale peculiare caratteristica del mercato elettronico della P.A., quale mercato aperto, nell'ambito dello stesso è prevista una duplicita' di modalita' di acquisto: cosi', oltre all'ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali gia' fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.d.O) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line.

In questa prospettiva, l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalita' sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualita' essenziali – inidoneo rispetto alle necessita' della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovra' essere prudentemente valutata e dovra' trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalita' diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, inficiera' il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilita'. Infatti, il Me.PA, è ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa. E' fatta salva la disciplina speciale dell'art. 1 comma 7 del d.l. n. 95/2012, piu' volte richiamata in precedenza, in relazione a puntuali categorie merceologiche.

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