Giurisprudenza e Prassi

DIMOSTRAZIONE REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI - RILEVANZA ESCLUSIVA DEI CODICI ATECO E ABILITAZIONE AL MEPA (83)

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Eco Transfer Srl – Servizio di durata annuale per la movimentazione dei volumi nella sede dell’Archivio notarile di Napoli – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 80.000,00 – S.A.: Ministero della Giustizia-Dipartimento Affari di Giustizia-Amministrazione Archivi Notarili-Ufficio Generale Archivi Notarili.

La classificazione ATECO ha funzione prevalentemente statistica in quanto finalizzata ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione quale attività prevalente o accessoria. L’attività pregressa concretamente svolta e l’abilitazione al MEPA per la categoria di servizi oggetto di affidamento possono costituire, in assenza di ulteriori previsioni da parte della lex specialis, dimostrazione del possesso dei requisiti di professionalità. Il Consiglio ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che: - la classificazione ATECO per una attività diversa da quella oggetto di affidamento non costituisca di per sé prova dell’assenza dei requisiti tecnico-professionali da parte della New Police Security, atteso che tali requisiti, nel caso di specie, risultano al contrario dimostrati dall’abilitazione di tale società al MEPA per i “Servizi di Logistica, voce Gestione degli Archivi” al momento dello svolgimento delle procedure di gara e dall’avere già svolto per l’Amministrazione committente il medesimo servizio oggetto di affidamento.


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DECRETO: il presente provvedimento;