Giurisprudenza e Prassi
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ESCLUSIONE PER MANCATA PROGRAMMABILITÀ REMOTA DEI PARAMETRI ESSENZIALI DEL DISPOSITIVO
TAR PIEMONTE Sentenza
2024
È legittima l'esclusione di un operatore economico la cui offerta tecnica preveda la programmazione da remoto solo per parametri accessori del dispositivo medico, qualora la lex specialis richieda tale funzionalità per i parametri tipici necessari all'assolvimento della funzione diagnostica principale dell'apparecchiatura.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)

