Giurisprudenza e Prassi

INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE

TAR PUGLIA, LECCE Ordinanza 2025

Ai sensi dell'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti comporta l'interruzione del processo; il termine per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dal momento in cui tale interruzione viene formalmente dichiarata dal giudice amministrativo.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)