INCENSURABILE IN CASSAZIONE IL DINIEGO DELL'EQUIVALENZA TECNICA SUI REQUISITI MINIMI INDEROGABILI
Non è configurabile il vizio di eccesso di potere giurisdizionale, censurabile mediante ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, qualora il giudice amministrativo annulli un'aggiudicazione per violazione della legge di gara, ritenendo inapplicabile il principio di equivalenza a fronte dell'offerta di prodotti privi dei requisiti minimi obbligatori.
Ogni doglianza relativa alla rigidità ermeneutica o all'erronea valutazione delle specifiche tecniche da parte del giudice speciale si traduce in una censura di merito processuale o in un errore di diritto interno, inidoneo a varcare la soglia del sindacato delle Sezioni Unite.
"[...] anche un'interpretazione particolarmente rigorosa della lex specialis, o una diversa qualificazione del giudizio di equivalenza tecnica, ove ritenute erronee, non integrano, di per sé, un'indebita invasione della sfera riservata alla discrezionalità amministrativa ma si risolvono, al più, in errores in iudicando, insuscettibili di valutazione in sede di ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato (cfr., e multis, Cass., SU, n. 20819 del 2020)."
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