Giurisprudenza e Prassi

RICHIESTA LIBRO UNICO DEL LAVORO - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO - LEGITTIMITÀ

TAR LIGURIA SENTENZA 2021

Premesso che l’improprio riferimento al libro matricola piuttosto che al libro unico del lavoro (che ha sostituito il primo in virtù dell’art. 39 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge n. 133/2008) non era di per sé idoneo ad indurre in errore la ricorrente, che è un operatore professionale tenuto agli adempimenti di natura formale e documentale inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, pare al collegio che la clausola in questione rispondesse adeguatamente a due evidenti interessi pubblici convergenti: 1) quello di consentire alla commissione di gara un immediato e inequivoco apprezzamento degli elementi di valutazione, in applicazione dei principi di economicità, efficacia (cfr. l’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016, a mente del quale i criteri di aggiudicazione “sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti”) e tempestività (cfr. l’art. 30 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016) dell’azione amministrativa in materia di aggiudicazione di appalti, che costituiscono altrettante declinazioni del principio costituzionale di buon andamento; 2) quello del rispetto, da parte degli operatori economici, degli obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale (art. 30 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016), mediante l’utilizzo, nell’esecuzione dell’appalto, di personale regolarmente assunto.

Dunque, la clausola in questione appare senz’altro legittima, in quanto per un verso è funzionale al perseguimento di interessi pubblici rilevanti, per altro verso non aggrava ingiustificatamente il procedimento, limitandosi a chiedere la produzione di un documento obbligatorio per legge, e dunque già nella disponibilità dell’operatore economico.

Ciò posto, è pacifico che la ricorrente non abbia prodotto il libro unico del lavoro delle imprese raggruppate, mentre il collegio ritiene che le relative informazioni non fossero surrogabili da quelle fornite in un’altra parte dell’offerta tecnica (il modulo B.7), ma senza il medesimo grado di affidabilità e certezza (l’omessa tenuta del libro unico del lavoro e l’omessa o infedele registrazione dei dati e delle annotazioni obbligatorie sono presidiate da specifiche sanzioni amministrative pecuniarie – cfr. l’art. 39 del D.L. n. 112/2008).

E ciò, viepiù, in quanto per un verso le carenze formali dell’offerta tecnica – quali sono certamente quelle di specie – non sono sanabili mercé il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 (cfr., in fattispecie analoga, concernente la mancata presentazione del libro unico del lavoro in violazione di una specifica prescrizione contenuta nella lettera di invito ai fini dell’attribuzione del punteggio per il numero di lavoratori da impiegare nell’esecuzione dell’appalto, Cons. di St., V, 17.7.2020, n. 4603); per altro verso, i sopra richiamati principi di speditezza, efficacia e tempestività delle procedure di gara vanno declinati anche in favore dell’amministrazione, nel senso che anche l’operatore economico – oltre che l’amministrazione (art. 1 comma 2 L. n. 241/1990) – non può aggravare il procedimento di gara addossando alla controparte oneri istruttori impropri o supplementari rispetto a quelli cristallizzati nel disciplinare di gara, quali la ricerca delle informazioni dovute in tutta la documentazione variamente prodotta, anziché nella sede e nelle forme appositamente prescritte dalla lex specialis.

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