INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO IL BANDO SENZA IMPUGNARE L'AGGIUDICAZIONE SOPRAVVENUTA
È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto contro gli atti di una procedura di gara da parte di un operatore economico che non vi abbia partecipato, qualora le clausole censurate non abbiano natura immediatamente escludente. Il ricorso è altresì improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora il ricorrente ometta di impugnare il provvedimento di aggiudicazione intervenuto nelle more del giudizio, in quanto l'aggiudicazione costituisce un atto formalmente autonomo la cui mancata contestazione rende l'eventuale annullamento degli atti presupposti inidoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente.
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