CARENZA DI LEGITTIMAZIONE A RICORRERE DELL'OPERATORE ECONOMICO LEGITTIMAMENTE ESCLUSO (80)
È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione da parte dell'operatore economico escluso dalla gara, atteso che "l'interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell'esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti e le scansioni procedimentali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile o improcedibile per difetto di legittimazione l'impugnativa dell'aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura" (in termini e di recente, Consiglio di Stato, sez. V, 04/07/2023, n. 6530).
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