Giurisprudenza e Prassi

APPALTO LAVORI PUBBLICI - ATTESTAZIONE SOA - CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE

ANAC DELIBERA 2021

Considerato che l'art. 60, commi 2-4, d.p.r. n. 207/2010 prescrive: "la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo iii del presente titolo>>;considerato che, sulla base della normativa vigente, come ripetutamente evidenziato anche dall'autorità, il possesso di qualificazione soa <> (parere n. 108 del 9 giugno 2011; delibera n. 601 del 31/05/2017); nel 'manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro" l'anac ha ribadito che in base alla normativa deve escludersi la possibilità per le amministrazioni di prescrivere ulteriori adempimenti rispetto alle previsioni normative per la partecipazione agli appalti pubblici; recentemente, il consiglio di stato, sez. v. 15/01/2019, n. 374 ha osservato che la <2010 (...)>, ritenendo che tale sistema di qualificazione, con valenza centrale del certificato rilasciato dalle soa, sia stato confermato dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; Ritenuto che, ai fini del rilascio del parere richiesto, non occorra entrare nel merito della valutazione della documentazione presentata dall'istante a comprova del possesso di un fatturato specifico per lavori analoghi, dovendosi invece evidenziare che il provvedimento di esclusione e motivato con richiamo a prescrizioni della lex specialis di gara manifestamente in contrasto con la normativa di settore, la stazione appaltante essendo tenuta a richiedere ai fini della partecipazione alla procedura di gara la sola attestazione di qualificazione soa e non anche l'ulteriore requisito relativo al fatturato specifico per lavori analoghi nell'arco del quinquennio 2015-2019; ritenuto, pertanto, che l'esclusione dell'operatore economico istante sia illegittima, fermo restando il possesso in capo a quest' ultimo della necessaria ed esclusiva attestazione di qualificazione soa ai fini della comprova dei requisiti speciali di partecipazione alla procedura



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CERTIFICATO: Il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titola...
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...