Art. 60 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori

1. Il presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all'articolo 40 del codice.

2. La qualificazione é obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.

3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.

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Giurisprudenza e Prassi

LAVORI DI IMPORTO SOPRA AD EURO 150.000 - NON SI POSSONO CHIEDERE REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI ULTERIORI RISPETTO ALLA SOA

ANAC PARERE 2023

Appare non conforme alla normativa di settore la scelta della Stazione appaltante di prevedere per l'affidamento di lavori d'importo superiore a euro 150.000,00, requisiti tecnico-professionali - certificazione UNI EN ISO 9001 e certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 - diversi e ulteriori rispetto all'attestazione SOA

APPALTO DI LAVORI - REQUISITI ULTERIORI OLTRE LA SOA - BANDO ILLEGITTIMO

ANAC DELIBERA 2021

Lavori pubblici - Requisiti di capacità tecnico-organizzativa - Standard sociali minimi

In ragione dell'unicità del sistema di qualificazione per l'esecuzione di contratti pubblici, la stazione appaltante non può richiedere requisiti di capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria ulteriori oltre all'attestazione SOA che e condizione necessaria e sufficiente per la qualificazione dell'operatore economico in gara.

La stazione appaltante non può richiedere ai fini della partecipazione la certificazione SA8000 a comprova del rispetto di standard sociali minimi da parte del lavoratore, bensì una dichiarazione da allegare al contratto o capitolato speciale di appalto come condizione di esecuzione del contratto stesso.

Art. 60, d.P.R. n. 207/2010

DM 06/06/2012

APPALTO LAVORI PUBBLICI - ATTESTAZIONE SOA - CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE

ANAC DELIBERA 2021

Considerato che l'art. 60, commi 2-4, d.p.r. n. 207/2010 prescrive: "la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo iii del presente titolo>>;considerato che, sulla base della normativa vigente, come ripetutamente evidenziato anche dall'autorità, il possesso di qualificazione soa <> (parere n. 108 del 9 giugno 2011; delibera n. 601 del 31/05/2017); nel 'manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro" l'anac ha ribadito che in base alla normativa deve escludersi la possibilità per le amministrazioni di prescrivere ulteriori adempimenti rispetto alle previsioni normative per la partecipazione agli appalti pubblici; recentemente, il consiglio di stato, sez. v. 15/01/2019, n. 374 ha osservato che la <2010 (...)>, ritenendo che tale sistema di qualificazione, con valenza centrale del certificato rilasciato dalle soa, sia stato confermato dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; Ritenuto che, ai fini del rilascio del parere richiesto, non occorra entrare nel merito della valutazione della documentazione presentata dall'istante a comprova del possesso di un fatturato specifico per lavori analoghi, dovendosi invece evidenziare che il provvedimento di esclusione e motivato con richiamo a prescrizioni della lex specialis di gara manifestamente in contrasto con la normativa di settore, la stazione appaltante essendo tenuta a richiedere ai fini della partecipazione alla procedura di gara la sola attestazione di qualificazione soa e non anche l'ulteriore requisito relativo al fatturato specifico per lavori analoghi nell'arco del quinquennio 2015-2019; ritenuto, pertanto, che l'esclusione dell'operatore economico istante sia illegittima, fermo restando il possesso in capo a quest' ultimo della necessaria ed esclusiva attestazione di qualificazione soa ai fini della comprova dei requisiti speciali di partecipazione alla procedura



RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO – LAVORI RIENTRANTI IN OG12

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto PREC 14/2021/L-Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Fibro Service S.r.l. – Intervento di messa in sicurezza e bonifica area ex stabilimento Vinal – lotto funzionale per la rimozione coperture in cemento amianto – Importo a base di gara: euro 886.700,00 – S.A.: Comune di Santa Giuletta

In merito alla natura (lavori o servizi) delle attività di rimozione delle coperture in cemento amianto l’Autorità, seppur non direttamente richiesta sul punto, ha più volte condiviso la scelta delle Stazioni appaltanti di inquadrare la procedura come appalto di lavori e la richiesta di qualificazione nella categoria OG12, accompagnata dal possesso dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 10A (cfr. Delibera n. 865 del 2 ottobre 2018; delibera n. 498 del 10 maggio 2017; Parere n.152 del 25/09/2013); anche l’art. 256 del d.lgs. 81/2008 qualifica espressamente la demolizione o rimozione dell'amianto come attività afferenti ai lavori e stabilisce che il piano di lavoro deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Anche la realizzazione di una nuova copertura risulta riconducibile all’area dei lavori; la natura provvisionale o meno dell’opera non esclude, peraltro, che la relativa esecuzione vada affidata ad imprese in possesso della pertinente e necessaria qualificazione, soprattutto in un caso – come nel caso di specie - ove la realizzazione dell’opera, per stessa ammissione dell’Amministrazione, incide, economicamente, in misura rilevante (35% sul totale dell’appalto); ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie in esame, l’oggetto prevalente dell’appalto risulta costituito da “lavori”, ai quali vanno ricondotte non solo la demolizione delle strutture in acciaio e legno ma anche le attività di rimozione delle coperture in cemento amianto e la realizzazione della nuova copertura, restando confinata all’area dei servizi la sola movimentazione, trasporto a recupero/smaltimento offsite dei rifiuti prodotti; spetta alla Stazione appaltante stabilire, sulla base del computo metrico estimativo, la categoria prevalente e le eventuali categorie scorporabili, ivi comprese quelle a qualificazione obbligatoria e le cd. S.I.O.S.

LAVORI PUBBLICI - SOA - UNICO REQUISITO INDISPENSABILE (84)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2020

Il punto 17.4, lett. b), del bando di gara richiede, quale requisito di partecipazione, la “realizzazione, con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di lavori nella categoria OG6, per un importo almeno pari a quello posto a base di gara”.

Tale requisito si aggiunge, quale requisito di capacità tecnica e professionale, a quello relativo al “possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e classe indicate al punto 6 del presente bando di gara” ovvero categoria OG6 – classifica IV.

Occorre rammentare che il sistema di qualificazione mediante attestazione SOA ha carattere di obbligatorietà e unicità ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara aventi ad oggetto lavori.

L’art. 60 del d.p.r. n. 207/2010 (applicabile in virtù dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016) considera, al comma 3, l’attestazione SOA “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici” e aggiunge al comma 4 che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsi dal presente capo nonché dal capo III del presente titolo”.

La configurazione del sistema di qualificazione come unico, obbligatorio e vincolante sia per le stazioni appaltanti sia per le imprese non consente alle prime di chiedere requisiti ulteriori ai fini della partecipazione, sia nell’ambito economico finanziario di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), sia in quello tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016.

Infatti i commi 4 e 6 del medesimo art. 83 recano una disciplina di massima di tali requisiti ma riferita alle procedure aventi ad oggetto servizi e forniture, rinviando, ai commi 2 e 7, alla specifica disciplina in materia di lavori, che trova la sua radice normativa nell’art. 84 del medesimo decreto.

È proprio l’art. 84 a chiarire, al comma 1, che “ i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC” e, al comma 4, che “gli organismi di cui al comma 1 attestano: a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione; b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale indicati all’articolo 83”, ribadendo al comma 5, con l’espressione “sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici”, il carattere di unicità del sistema di qualificazione relativo ai contratti di lavori.

Ciò trova rispondenza, a contrario, anche nel comma 7 del medesimo articolo secondo cui “Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: a) alla verifica della capacità economico-finanziaria … b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro”.

Pertanto solo ed esclusivamente nei casi indicati è possibile chiedere requisiti ulteriori rispetto a quello consistente nell’attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti ai lavori da eseguire.

ERRATO INQUADRAMENTO NELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI – EVIDENTE DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA

ANAC DELIBERA 2019

L’errato inquadramento nelle categorie delle lavorazioni di cui si compone l’appalto, comportando il possesso in capo ai concorrenti di requisiti speciali attinenti ad opere diverse da quelle oggetto dell’appalto, espone, invero, la Stazione Appaltante a due ordini di rischi: oltre, a causare eventuali distorsioni della concorrenza, in quanto i soggetti in possesso della qualificazione per la categoria cui sarebbero dovuti essere iscritti i lavori – come tali titolari di una capacità specifica per la loro realizzazione – non possono partecipare alla procedura di gara, può anche giungere a costituire il presupposto di gravi problemi in fase esecutiva, non essendo il soggetto aggiudicatario del contratto in possesso delle capacità necessarie alla realizzazione dell’opera.

Non si comprende, dunque, come la Stazione Appaltante, ritenga di esimersi dal rilievo avanzato, sostenendo di aver ricevuto comunque un elevato numero di offerte. Chè certamente l’aver indicato, nella documentazione di gara, la sola categoria OG3, estende di fatto le possibilità di partecipazione alla gara, attesa la generalità della categoria, rispetto ad una superspecialistica. Ciò tuttavia non costituisce di per sé sintomo di correttezza della procedura. É evidente, infatti, che, per le ragioni sopra richiamate, in tali casi possono determinarsi effetti distorsivi della concorrenza ovvero gravi carenze o difetti nella realizzazione dell’opera.

Oggetto: A – Lavori afferenti la “S.R. 260 Picente – Km 42+200 – Intervento di ripristino del rilevato in frana a seguito di eventi sismici – Intervento di contenimento del rilevato stradale ed adeguamento barriere di sicurezza”. CIG: 7696326920. Importo a base di gara: € 1.309.800,13.

ATTESTAZIONE SOA - REQUISITO UNICO E INDISPENSABILE - SUSSISTERE PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La dimostrazione dei requisiti speciali di qualificazione nelle gare pubbliche di lavori, che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Ad. Plen. 18 luglio 2012, n. 27), devono essere posseduti dai concorrenti non solo all’atto della presentazione dell’offerta, ma anche per tutta la durata della procedura fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità, deve necessariamente avvenire attraverso l’attestazione SOA, avente valore di certificazione dei requisiti in concreto posseduti dall’operatore economico, rilasciata dagli organismi a ciò competenti.

il certificato rilasciato dalla SOA costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle pubbliche gare ed unico documento mediante il quale la stazione appaltante, prima, e il giudice poi, possono verificare il possesso, per tutta la durata della gara (e fino all’esecuzione dell’appalto da parte dell’aggiudicataria), dei requisiti di qualificazione dichiarati al momento della presentazione dell’offerta, come si evince dall’art. 60, comma 4, del d.P.R. 207 del 2010, a norma del quale “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli del presente capo". ..essendo richiesta la continuità dei requisiti di qualificazione, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto in ragione del carattere costitutivo della certificazione rilasciata da una SOA e della sua specifica funzione (Cons. St., V. 20 luglio 2016, n. 3270 e Cons. St., v. 21 giugno 2013, n. 3397) di attestare che l’impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione

ATTESTAZIONE SOA -REQUISITO INDISPENSABILE E SUFFICIENTE

ANAC DELIBERA 2018

Avendo richiesto il possesso di attestazione SOA cat. OG2, come previsto dall’art. 60 Dpr. 207/2010 essa costituisce “attestazione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento”; tale principio è ribadito nelle Linee guida Anac n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate a seguito del Dlgs.56/2017 e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione (cfr. parere n. 108 del 9 giugno 2011) ed è confermato dall’Autorità nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, nel quale è stato precisato che l’attestazione di qualificazione in corso di validità costituisce di per sé certificazione abilitante alla partecipazione ad una procedura di gara senza necessità di dimostrazione del possesso di ulteriori requisiti.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da ….. Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della via Tomadini (Opera 7049). Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 116.818,60 euro.

QUALIFICAZIUONE LAVORI - SUFFICIENZA ATTESTAZIONE SOA

ANAC DELIBERA 2017

Con riferimento al requisito dell’attestazione SOA, ferma restando la vigenza del regime transitorio di cui all’articolo 216, secondo cui, fino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 83 sul sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. n. 207/2010 e, nello specifico, quanto sancito dall’articolo 60 del citato decreto secondo cui la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di importo superiore a 150.000 euro e, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 61, comma 6 (concernente la qualificazione per gli appalti di importo superiore a 20.658.000) e dall’articolo 62 (relativo alle imprese stabilite negli altri Stati), l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal regolamento.

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dall’…. – Costituzione di un elenco di imprese qualificate per l’affidamento, con due distinte procedure negoziate, dei seguenti lavori: (P.506) Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano – (P.508) Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura) - Importo a base d’asta: (P.506) 719.261,62 euro - (P.508) 350.848,39 euro – S.A.: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

ATTESTAZIONE SOA – REQUISITO DI PARTECIPAZIONE – CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE

ANAC DELIBERA 2017

Ai sensi dell’articolo 60 del d.p.r. n. 207/2010, la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di importo superiore a € 150.000,00 e l’attestazione di qualificazione rilasciata dalle SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla A – Lavori di ristrutturazione e potenziamento della rete idrica comunale del Comune di San Pietro Niceto (ME) CIG 68195495DC - Importo a base di gara: € 377.818,76 - S.A.: Comune di San Pietro Niceto (ME)

LAVORI DI MANUTENZIONE - REFERENZE BANCARIE

ANAC PARERE 2014

La clausola della lettera di invito nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione è nulla ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis d.lgs. 163/2006 e che i provvedimenti di esclusione disposti nei confronti delle ditte per non aver presentato almeno due referenze bancarie siano illegittimi, fermo restando il possesso dell’attestazione SOA necessaria e sufficiente per l’esecuzione dei lavori in appalto.

L’appalto in esame ha ad oggetto “Lavori di manutenzione a guasto del patrimonio edilizio a reddito del comune di A.”; le opere da eseguire sono, piu' in particolare, descritte all’art. 3 della lettera d’invito e consistono in: scavi, demolizioni, murature e risanamenti, intonaci, pavimenti e rivestimenti, opere in ferro, pitturazioni, tubazioni, impianti idrico-sanitari ed elettrici. L’art. 41, d.lgs. n. 163/2006 prescrive i requisiti economico-finanziari che possono essere richiesti dalla stazione appaltante in materia di servizi e forniture, e non in materia di lavori pubblici, per i quali, al di sopra dei 150.000,00 euro, è necessaria e sufficiente, ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti, l’attestazione SOA (art. 40 d.lgs. n. 163/2006 e art. 60 d.P.R. n. 207/2010).

L’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 sancisce il principio di tassativita' delle cause di esclusione e vieta espressamente alle stazioni appaltanti di inserire prescrizioni non previste dalla legge, sancendone in tal caso la nullita'.

Ne consegue che la clausola di cui all’art. 4, lett. d) della lettera di invito, predisposta in contrasto con gli articoli 40 e 41, d.lgs. n. 163/2006, è nulla ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006.

L’esclusione, pertanto, disposta nei confronti delle imprese concorrenti per aver presentato una sola attestazione bancaria è illegittima.



E’ illegittima l’esclusione disposta nei confronti delle ditte nell’ambito dell’appalto dei lavori in oggetto per aver contravvenuto alla clausola della lettera di invito con la quale la stazione appaltante richiedeva, a pena di esclusione, la produzione di almeno due attestazioni bancarie.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. Servizi S.p.a. – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione a guasto del patrimonio immobiliare del Comune di A.” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso - Importo a base d’asta euro 200.000,00 – S.A.: A. Servizi S.p.A.

Art. 41, d.lgs. n. 163/2006. Lavori di manutenzione. Inapplicabilita'.

SISTEMA SPECIALE DI QUALIFICAZIONE RFI

AVCP PARERE 2013

Analogamente al sistema di qualificazione SOA, articolato in categorie generali e speciali e classifiche, anche il sistema speciale creato da RFI per il settore dei trasporti ferroviari deve intendersi come inderogabile da parte delle stazioni appaltanti, che non possono liberamente prescrivere nel bando di gara il possesso di categorie o classifiche differenti rispetto a quelle fissate dalla legge e dal regolamento (cfr. AVCP parere 10 settembre 2009 n. 86; Id., parere 17 dicembre 2008 n. 264).

L'errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l'esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma costituisce altresi' un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell'appalto (cfr. AVCP parere 16 dicembre 2010 n. 217). L'individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare non è rimessa alla discrezionalita' delle stazioni appaltanti, ma deve essere effettuata dai progettisti sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per i settori ordinari, negli artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010 e, per il settore dei trasporti ferroviari, nel regolamento R.F.I. aggiornato all'avviso pubblicato in G.U.U.E. del 25 ottobre 2012.

I certificati di esecuzione dei lavori, rilasciati ai fini dell'incremento della qualificazione nel sistema speciale devono fare riferimento alle categorie di lavori indicate dal bando di gara o dalla lettera di invito per l'affidamento dell'appalto regolarmente eseguito. Il principio della stretta ed inderogabile corrispondenza tra la categoria di qualificazione indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito e la categoria per la quale l'amministrazione committente è tenuta a rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori, ai fini dell'incremento della qualificazione posseduta dall'impresa appaltatrice, è applicabile anche all’ ambito dei sistemi speciali di qualificazione istituiti ai sensi dell'art. 232, comma l , del D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui "Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'articolo 5". Tutti i sistemi di qualificazione istituiti nei settori speciali devono cioè conformarsi ai principi dettati dagli artt. 60-ss. del d. P.R. n. 207 del 2010 (per l'applicazione estensiva dei principi invalsi in materia di qualificazione SOA al sistema speciale di qualificazione R.F.I., cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 aprile 2010 n. 1334).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' A. s.p.a. – “Realizzazione del nuovo apparato ACEI I019 e del Sistema CMT del nuovo impianto di Livorno Darsena telecomandato punto – punto dalla stazione di Livorno Calambrone, delle modifiche all’attuale apparato di sicurezza e segnalamento di Livorno Calambrone per l’implementazione del nuovo punto di linea verso l’impianto di Livorno Darsena, del telecomando punto – punto della stazione di Livorno Darsena, del nuovo impianto STSI di Livorno Darsena, dell’adeguamento del STSI di Livorno Calambrone, degli impianti LFM, meccanici e speciali a servizio del nuovo locale tecnologico di Livorno Darsena” – importo a base di gara euro 1.707.361,23 – S.A.: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Sistema speciale di qualificazione RFI – certificati di esecuzione lavori – corrispondenza tra la tipologia delle lavorazioni e la categoria prevalente richiesta dal bando – artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010.

QUALIFICAZIONE SOA - ERRATA INDICAZIONE CATEGORIA - ANNULLAMENTO BANDO

AVCP PARERE 2013

È pacificamente riconosciuto alla stazione appaltante il potere di modificare in autotutela il bando di gara, quando una o piu' clausole riguardanti i requisiti tecnico-economici di qualificazione si rivelino viziate ovvero inopportune (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2005 n. 5668). Nella fattispecie, pertanto, il Comune di R. dovra' valutare l’opportunita' di adottare un provvedimento di modifica in autotutela del bando, nella parte relativa alla qualificazione obbligatoria nella categoria OG1 anziche' OG12, che risulta incongrua rispetto alla natura ed agli effettivi importi delle lavorazioni previste in sede progettuale, con annullamento consequenziale degli atti e dell’intera procedura di gara e riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' I.– “Rimozione amianto presso area denominata Ex Pastificio Chigi” – importo a base di gara euro 470.830,33 – S.A.: Comune di R..

QUALIFICAZIONE SOA - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' A s.r.l. – “Ricomposizione ambientale della ex discarica sita nel Comune di B” – importo a base di gara euro 1.615.000,00 – S.A.: C – C.

L’individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare, pertanto, non è rimessa alla discrezionalita' della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per il passato, nel D.P.R. n. 34 del 2000 e, per il presente, negli artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010 (cfr., in questo senso: A.V.C.P., parere 16 dicembre 2010 n. 217; Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292).

ATTESTAZIONE SOA QUALE CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE

AVCP PARERE 2013

Ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 207 del 2010, l’attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi. L’art. 61, secondo comma, del Regolamento stabilisce poi che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Ne consegue che il sistema di qualificazione SOA, articolato in categorie generali e speciali e classifiche, deve intendersi come inderogabile da parte della stazione appaltante, che non puo' liberamente prescrivere nel bando di gara il possesso di categorie o classifiche ulteriori rispetto a quelle fissate per legge (cfr. A.V.C.P., parere 10 settembre 2009 n. 86; Id., parere 17 dicembre 2008 n. 264).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal A– “Lavori di consolidamento e restauro conservativo di un fabbricato ad uso uffici, costruzione di un fabbricato ad uso incubatore per il trasferimento tecnologico e costruzione di una tettoia per deposito cicli coperto con pannelli fotovoltaici collocati all’interno dell’Area di Ricerca C.N.R. di Bologna in via Gobetti 101” – euro 3.338.391,14 – S.A.: A.

Qualificazione S.O.A. – corrispondenza tra l’importo delle lavorazioni e la classifica richiesta dal bando – artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010.

LLPP: QUALIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2010

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici.

L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.

Relativamente al possesso del sistema di qualità, l’art. 4 del citato D.P.R. n. 34/2000, prescrive che, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B al medesimo decreto e, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000.

Pertanto, dal complesso delle citate disposizioni discende, in assenza di una specifica peculiarità della fattispecie in esame, la clausola del disciplinare, secondo la quale il candidato concessionario che intende eseguire i lavori deve possedere la qualificazione ISO 14000, e la conseguente esclusione dalla gara dell’impresa non sono conformi alla normativa di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. Costruzioni S.r.l. – Affidamento della concessione di costruzione e gestione di un Centro di Servizio per anziani non autosufficienti nel Comune di B. – S.A.: Comune di B. (PD).

QUALIFICAZIONE LLPP - ATTESTAZIONE SOA

AVCP PARERE 2009

Nella fattispecie in esame, risulta essere stato violato l’art. 1, commi 3 e 4 del DPR n. 34/2000, cosi' come prospettato dall’impresa, la citata disposizione regolamentare, infatti, prevede, al comma 3, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, (e cioè per gli appalti di importo a base di gara superiore a 20.658.276 euro e per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea) l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici” ed al successivo comma 4, stabilisce, altresi', che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonchè dai titoli III [requisiti per la qualificazione] e IV [norme transitorie]”lavori pubblici”.

Da tale precetto normativo discende, quindi, che i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamene individuati dagli articoli 17 e s.s. del suddetto Regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non puo' prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati per legge.

Conseguentemente, è da ritenere che la clausola del disciplinare di gara per l’appalto dei lavori in oggetto - con la quale si richiede la “dichiarazione sostitutiva di avere eseguito, negli ultimi 10 anni, almeno una pista di atletica ad anello a 6 o 8 corsie con indicato il committente, il luogo e la data di esecuzione con allegata la fotocopia del relativo certificato di omologazione o dichiarazione di regolare esecuzione e conformita' al Regolamento Tecnico I.A.A.F. rilasciati da F.I.D.A.L.” - costituisce una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con il citato art. 1, commi 3 e 4 del DPR 34/2000, oltreche' con il favor partecipationis, cui devono uniformarsi le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa P. s.r.l. – Lavori di rifacimento pista di atletica presso lo stadio Comunale – Importo a base d’asta € 273.100,00 di cui euro 3.100,00 per oneri della sicurezza – S.A.: Comune di C. (Rimini).

QUALIFICAZIONE SOA - DIMOSTRAZIONE ULTERIORE CAPACITA' TECNICA

AVCP PARERE 2008

Non è conforme alla normativa di settore richiedere, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, l'ulteriore onere probatorio ad una societa', titolare di attestazione SOA. Nel caso di specie è corretta la successiva scelta della stazione appaltante, accortasi dell’errore commesso, di ammettere la societa' medesima alla procedura di gara, in quanto il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, in considerazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 3 e 4 del D.P.R. n. 34/2000.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla C. S.r.l. - Lavori di realizzazione di un parcheggio per lo scambio del trasporto intermodale Stazione FFSS F. – M. – A. 1° stralcio e 2 ° stralcio - Stazione appaltante: Comune di F. del Massico (CE).

QUALIFICAZIONE SOA - DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI TECNICI E FINANZIARI

AVCP PARERE 2008

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori di importo superiore a euro 150.000, nonche' a garantire la stazione appaltante in ordine all’affidabilita' dell’impresa certificata.

Ed invero, l’art. 1 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. prevede che quanto attestato dalla SOA è necessario e sufficiente a certificare la capacita' tecnica ed economico-finanziaria ed in tal senso è inequivoco il disposto di cui al quarto comma della disposizione in esame, laddove si stabilisce che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo”.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - AVVALIMENTO

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.P.R. 34/2000, condizione necessaria e sufficiente ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è il possesso dell'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è da considerarsi requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.

Sono, pertanto, conformi alla normativa di settore i bandi, che subordinano la stipulazione del contratto all’acquisizione dell’iscrizione al citato Albo: in tal modo si evita una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con l’art. 1, comma 4, del citato d.P.R. 34/2000.

Per quanto attiene alla clausola che riconosce la facoltà di far ricorso all’avvalimento relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, si evidenzia che l’avvalimento si realizza in relazione ad elementi di capacità tecnica, funzionali all’esecuzione dell’appalto: infatti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può fornire la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi ovvero dell’attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Così come è consentito l’avvalimento per il requisito dell’attestazione della certificazione SOA, deve ritenersi consentito effettuare l’avvalimento anche per l’iscrizione all’Albo di che trattasi, abilitazione che riconosce ad un soggetto una specifica idoneità a svolgere una determinata attività.

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla P.V. s.p.a. – 1) lavori di rimozione serbatoi di ammoniaca c/o area Ex L. di T. ; 2) lavori di bonifica di M.C.A. Edificio Deposito Officina c/o area Ex L. di T.; 3) lavori per la messa in sicurezza delle scorie siderurgiche c/o area Ex L. di T.. S.A. Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di P..

RIDUZIONE CAUZIONE E ISO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2007

La certificazione di qualità deve essere posseduta dalle “imprese” e non già dalle “società di ingegneria” e dai “liberi professionisti”. Si specifica al riguardo che le società di ingegneria sono comunque “imprese”.

La previsione di riduzione dell’importo cauzionale è contenuta nell’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 (legge Merloni) e con riferimento - vedi il primo comma - ai soli soggetti esecutori di lavori. E’ poi insito nel sistema che la qualificazione si richieda per chi debba eseguire i lavori (e non per altri); ciò è riportato nell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 25.1.2000 n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109/94 - che si esprime nei seguenti termini: “la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici”. Di contro, a carico dei progettisti viene ad essere richiesta polizza assicurativa (cfr. artt. 105 e 5 della legge Merloni). Anche l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici - deliberazione n. 51 del 31 marzo 2004 - pone una differenziazione tra gli esecutori dell’opera ed i progettisti dell’opera nel senso che le cauzioni debbono essere richieste in caso di appalti per l’esecuzione di lavori, mentre negli affidamenti di incarichi di progettazione va richiesta esclusivamente la polizza di cui all’art. 30 legge Merloni. Il diverso regime è giustificato dal fatto che, diversamente operando, si determinerebbe un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza. La differenziazione ai fini in questione tra esecutori dell’opera e progettisti, pienamente condivisa dal Collegio, è per il vero una costante nelle susseguenti determinazioni dell’ Autorità di vigilanza, che già nel deliberato del 24.10.2001 n. 370 (AG145/01) osservava quanto segue: “Non è conforme alla normativa vigente in materia di incarichi di progettazione un bando di gara indetto per la progettazione definitiva, esecutiva e direzioni lavori di un edificio, nella parte in cui richiede la presentazione della cauzioni provvisoria e definitiva, in quanto la presentazione di garanzie da parte del progettista risulta compiutamente disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 30 co.5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 105 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., restando la disciplina di cui allo stesso art. 30, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori”.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla procedura di gara del raggruppamento controinteressato ed aggiudicatario per aver prodotto offerta corredata da una cauzione provvisoria ridotta del 50% pur in carenza dei presupposti previsti dalla legge per usufruire di detta riduzione. Tra questi presupposti vi rientrava il possesso della certificazione di qualità, che avrebbe dovuto essere posseduto da tutti i componenti facenti parte dell’a.t.i..

SOA E REQUISITI ECONOMICI

AVCP PARERE 2007

La clausola del bando che pone a carico dei concorrenti di allegare la documentazione illustrativa e finanziaria relativa ad almeno tre lavori eseguiti in data recente in categoria OG13, non è conforme all’articolo 1, commi 3 e 4 del d.P.R. 34/2000.

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla G. s.a.s., dalla M. s.r.l. e dalla S. s.a.s. – sistemazione idraulica del torrente Mellea e recupero naturalistico delle fasce spondali in territorio comunale di S.P. – P. (L.R. 32/82) mediante opere di sistemazione idraulica e rivegetazione.

ATTESTAZIONE SOA E REQUISITI TECNICI/FINANZIARI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede che quanto attestato dalla S.O.A. è necessario e sufficiente a certificare la capacità economico-finanziaria; ma per quanto concerne gli altri requisiti di cui all’art. 17 dello stesso decreto, compete alla Stazione appaltante la verifica, in concreto, della sussistenza degli stessi, e ciò indipendentemente dall’attestazione S.O.A., che vale solo ai detti fini (cfr. comma 3: “... l’attestazione di qualifica rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”).

In altri termini, il disposto normativo non ha inteso sottrarre alla Stazione appaltante la concreta verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, spettando ad essa ogni apprezzamento in merito alla rilevanza dei fatti riscontrati.

SOA - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

AVCP PARERE 2007

L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, dispone che l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici. Pertanto, nel caso in cui una stazione appaltante richieda ai partecipanti, relativamente ai lavori, come requisito di partecipazione il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione, la stessa dovrà considerarsi sufficiente e, pertanto, non potranno contestualmente essere richiesti ulteriori requisiti.

Nel caso di specie, come lamentato dalle società istanti, la stazione appaltante ha previsto in capo ai partecipanti, oltre al possesso dell’attestazione di qualificazione, anche la dimostrazione dei lavori eseguiti negli ultimi 3 anni lavori rientranti nella categoria oggetto del contratto, in violazione della norma sopra citata.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. S.p.A., S. E. D. S.p.A., C.R.G. – affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di L. inclusa l’esecuzione delle opere e degli impianti propedeutici per il suo servizio. S.A. Comune di L.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.P.R n.34/2000, si dispone che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. La clausola del bando di che trattasi secondo la quale l’impresa, a pena di esclusione, deve essere in possesso del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004 è non conforme al contenuto di tale articolo.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla G.C. s.a.s.– lavori di manutenzione straordinaria ripavimentazione sedi stradali e marciapiedi, zona Parco delle A. S.A. Comune di C.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

Nel caso di appalto di lavori riguardante essenzialmente lavorazioni impiantistiche occorrenti per l’istallazione di un tabellone elettronico all’interno di uno stadio esistente, non appare corretto l’inquadramento della relativa qualificazione nella categoria OG11, la quale presuppone che venga in considerazione un insieme “coordinato” di impianti (anche “di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili”) da realizzarsi “congiuntamente”. Sembra invece che tali lavorazioni siano riconducibili alla categoria di opera specialistica OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), la cui declaratoria cita la “fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione”.

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, si rammenta che il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici. L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”. Sulla base di tale precetto normativo, i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati agli artt. 17 e ss. del suddetto regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli fissati già dalla legge.

Conseguentemente, la clausola del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti la dimostrazione del possesso di “maturata esperienza di altre installazioni di tabelloni video e dei relativi software di gestione, mediante apposita certificazione rilasciata dagli Enti e/o dalle Amministrazioni affidatarie…”, configura una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con l’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. 34/2000 e s.m. e con il principio di consentire la più ampia partecipazione, cui devono uniformarsi i pubblici incanti.

QUALIFICAZIONE CATEGORIA OS2

AUTORITA LLPP COMUNICATO 2005

Con riferimento all’elemento del requisito temporale (id est l’avere eseguito lavori nello specifico settore nel quinquennio precedente), la scelta delle stazioni appaltanti di circoscrivere la dimostrazione del possesso del suddetto requisito ad un termine non superiore al quinquennio precedente è da ritenersi ragionevole e congrua in funzione dell’accertamento dell’esperienza maturata nel settore;

Con riferimento al requisito dell’importo dei lavori eseguiti rispetto a quello posto a base d’asta, si ritiene che, stante il carattere di norma speciale dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30/2004 rispetto al principio generale della esaustività del sistema di qualificazione di cui all'art. 1, comma 4, del D. P. R. n. 34/2000 ed in ossequio al principio di proporzionalità in relazione alla tipologia ed all'importo dell'incarico, le stazioni appaltanti, al fine di consentire la massima partecipazione, possono richiedere il possesso del requisito in questione non oltre (inteso come limite massimo) il valore dell’importo a base di gara

Oggetto: bandi di gara per lavori in materia di beni del patrimonio culturale - categoria OS2 - requisiti di partecipazione.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/04/2018 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI (COD. QUESITO 279)

IN UNA GARA DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, IL BANDO PUO’ PREVEDERE QUALE REQUISITO DI QUALIFICAZIONE, OLTRE ALL’ATTESTAZIONE SOA, ANCHE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA QUALI AVERE REALIZZATO INTERVENTI DI NATURA ANALOGA?


QUESITO del 13/07/2007 - QUALIFICAZIONE - SOA

L'Amministrazione ha aggiudicato un appalto di importo superiore ad € 150.000,00 con procedura aperta nel mese di aprile 2007 a ditta in possesso di entrambe le qualificazioni richieste (categoria prevalente e categoria scorporabile). L'aggiudicazione si è resa efficace nel mese di maggio 2007 ed ancora sussisteva la doppia qualificazione. Alla data odierna l'Amministrazione deve andare a sottoscrizione del contratto, ma si è verificato che la ditta aggiudicataria non sia più qualificata (risultante dalla nuova SOA rilasciata) per la categoria prevalente, ma solo per la scorporabile. La sottoscrizione del contratto è ancora possibile in forza del possesso dei requisiti al momento della gara? In caso contrario come ci dobbiamo comportare?