Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI SUBAPPALTO DELLA PREVALENTE ESECUZIONE NEGLI APPALTI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA (119.1)

TAR LAZIO RM Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il divieto di accordi che prevedano la prevalente esecuzione delle lavorazioni da parte di terzi è limitato esclusivamente ai contratti ad alta intensità di manodopera. Tale qualificazione è affidata a un criterio di calcolo oggettivo basato sul superamento della soglia del 50 per cento tra il valore del costo della manodopera e l’importo stimato dell’appalto nel suo complesso, e non può essere desunta dall'analisi atomistica di singole prestazioni componenti l'affidamento.

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