Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE LA REITERAZIONE DELL'ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA DOPO LA RINUNCIA ESPRESSA IN UDIENZA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2025
Il decreto monocratico previsto dall'art. 56 c.p.a. ha una funzione strumentale e interinale rispetto alla decisione cautelare collegiale. Qualora la parte rinunci espressamente alla domanda cautelare per accelerare il giudizio di merito, non può successivamente invocare nuovamente la tutela cautelare d'urgenza qualora non siano mutati gli elementi di fatto o non siano sopravvenuti nuovi motivi di ricorso.
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