WHITE LIST: NEI RAGGRUPPAMENTI DEVE ESSERE POSSEDUTA DAI SOGGETTI CHE ESEGUONO LE ATTIVITA' A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
L'elenco delle attività cd. "sensibili" contenuto nell'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012 è tassativo e di stretta interpretazione; ne consegue che l'obbligo di iscrizione alla "White List" non sussiste per gli operatori che intendano svolgere prestazioni diverse da quelle ivi indicate. Qualora un componente di un raggruppamento o di un consorzio, pur agendo come esecutore o ausiliario, sia incaricato di servizi non rientranti nei settori a rischio infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante non può disporne l'esclusione per carenza di iscrizione alla White List, violando altrimenti il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.
“trattasi di elenco tassativo e di stretta interpretazione”; “tale obbligo di iscrizione non sussista per gli operatori che intendano partecipare alle procedure di evidenza pubblica indette per la stipulazione di contratti in settori diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012” (TAR Campania, Sez. I, n. 1511/2016 citata in sentenza).
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