ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO ATTIVITÀ SPORTIVE QUALE REQUISITO DISCRIMINATORIO DI PARTECIPAZIONE (100.3)
In tema di requisiti di partecipazione, è illegittima la clausola della lex specialis che impone l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive (RAS) come condizione di ammissione per le sole associazioni sportive dilettantistiche, esentando le società commerciali. Tale requisito risulta sproporzionato e discriminatorio, poiché l'iscrizione al RAS ha finalità puramente ricognitive della natura sportiva dell'ente e non dimostra l'idoneità professionale o l'adeguatezza tecnico-organizzativa dell'operatore rispetto all'oggetto dell'affidamento.
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