Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'AGGIUDICAZIONE SE LE CERTIFICAZIONI FISCALI ESCLUDONO VIOLAZIONI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE (80.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - PARMA Sentenza 2024

Nelle procedure di gara, le certificazioni relative alla regolarità fiscale rilasciate dagli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria si impongono alle stazioni appaltanti, le quali non possono sindacarne il contenuto, spettando esclusivamente all'Agenzia delle Entrate il giudizio sulla regolarità dei partecipanti. Parallelamente, i costi medi della manodopera risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono parametri assoluti e inderogabili; è legittimo il ribasso operato dall'offerente che dimostri, attraverso analisi statistiche aziendali riferite a un arco temporale significativo, di poter beneficiare di costi inferiori (come nel caso dell'assenteismo reale) grazie alla propria specifica organizzazione del lavoro.

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