ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IN CORSO DI GARA DOPO L'EMISSIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO: NON SOTTRAE IL CONCORRENTE DALL'ESCLUSIONE (80.4)
Il concorrente che impugna l’aggiudicazione, indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l'aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest'ultima in corso di gara, senza trovare ostacolo nelle certificazioni rilasciate dal competente ufficio fiscale, atteso che per consolidata giurisprudenza, spetta al giudice amministrativo accertare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell'ambito del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente (Cons. Stato, citata Ad. Plen., n. 7 del 2024 nonché Ad. Plen. 25 maggio 2016, n. 10; Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1339; 26 aprile 2021, n. 3366; 14 giugno 2019, n. 4023).
Al riguardo è sufficiente rilevare che quando (come nel caso di specie) la cartella esattoriale è emessa a seguito di un precedente atto impositivo, è dall’inoppugnabilità di quest’ultimo che discende il definitivo accertamento della sussistenza del debito tributario, senza che tale condizione di stabilità della pendenza fiscale possa essere incisa dall’emissione della cartella stessa, che costituisce, unicamente, il primo atto della fase di riscossione (Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2018, n. 2049).
Pertanto, l’istanza di rateizzazione presentata in corso di gara, dopo l’intervento della cartella di pagamento, non è idonea a impedire la configurabilità della causa di esclusione automatica di cui all'art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

