Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI MODIFICA DEL RAGGRUPPAMENTO PER CARENZA ORIGINARIA DEI REQUISITI FISCALI (48.19)

T.A.R. PIEMONTE Sentenza 2024

Nelle gare d'appalto, la modifica in diminuzione della compagine di un raggruppamento temporaneo di imprese, finalizzata a mantenere la partecipazione alla gara nonostante la carenza dei requisiti di un componente, è legittima solo se la perdita del requisito è sopravvenuta rispetto alla domanda di partecipazione. Qualora l'irregolarità (nel caso di specie fiscale) sia originaria e preesistente al termine di presentazione delle offerte, l'esclusione dell'intero raggruppamento è atto dovuto, stante il principio di continuità nel possesso dei requisiti e il divieto di eludere le norme sulla partecipazione mediante riorganizzazioni tardive.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati