Giurisprudenza e Prassi

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: POSSIBILE SOTTOPORRE A VERIFICA ANCHE I CONCORRENTI DIVERSI DAL PRIMO (107.3)

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la facoltà di inversione procedimentale prevista dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 non preclude alla stazione appaltante di sottoporre a verifica i requisiti di ammissione di concorrenti diversi dal primo graduato, individuati mediante sorteggio, purché tale modalità sia prevista nella lex specialis a garanzia della par condicio. L'esclusione di un concorrente in questa fase comporta la rideterminazione della soglia di anomalia e della graduatoria, atteso che il principio di invarianza della soglia cristallizza i parametri di calcolo solo a partire dal provvedimento di aggiudicazione.

"Il principio di invarianza della soglia... opera solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino quel momento, la soglia può essere oggetto di rettifica, in modo che si tenga conto dell'esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione... In questo modo, l'obiettivo di conferire stabilità all'esito dell'appalto trova un contrappeso nella possibilità di correggere, fino a che la gara non si è conclusa, eventuali distorsioni del confronto competitivo" (Cfr. Corte Costituzionale, n. 77/2025).

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