Giurisprudenza e Prassi

IL PRINCIPIO DI INVARIANZA OPERA SOLO DOPO L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (108.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Sentenza 2026

In tema di gare pubbliche, l'art. 108, comma 12, del d.lgs. 36/2023 deve essere interpretato nel senso che il principio di invarianza non trova applicazione per le variazioni della platea dei concorrenti intervenute prima dell'aggiudicazione. Ne consegue che l'esclusione di un operatore per anomalia dell'offerta o difetto di requisiti, se disposta prima dell'aggiudicazione, obbliga la stazione appaltante a ricalcolare i punteggi economici e tecnici influenzati dall'offerta espunta, non essendo legittimo il mero scorrimento della graduatoria. Inoltre, la difformità dell'offerta tecnica rispetto a caratteristiche minime e obbligatorie previste dal capitolato determina l'esclusione del concorrente per mancanza di conformità ai documenti di gara, anche in assenza di una specifica clausola espulsiva nella lex specialis.

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